Molto spesso accade che le tanto agognate vacanze, anziché essere un’occasione di relax e svago, si trasformano in un vero e proprio incubo.
I “pacchetti vacanze” cosiddetti “all inclusive” (comprendenti il trasporto aereo o via terra o via mare, la sistemazione in albergo o in altro alloggio, più una serie di altri servizi, quali la ristorazione, l’accesso a spiagge attrezzate, l’organizzazione di escursioni e visite culturali, l’utilizzo di piscine ed impianti sportivi, di saune etc.) sono venduti ai turisti/viaggiatori dai tour operator a prezzi forfettari, decisamente allettanti, mediante la semplice esibizione di depliants raffiguranti alberghi dotati di ogni confort e località incantevoli.
Sempre più spesso accade che quanto promesso dai tour operator si rileva ingannevole. I mezzi di trasporto subiscono ritardi o cancellazioni che, di fatto, riducono i giorni di vacanza, le strutture alberghiere risultano essere fatiscenti e non conformi a quanto visto nei depliants, le spiagge, le piscine e gli impianti sportivi sono impraticabili ed in pessimo stato di manutenzione, il servizio di ristorazione è causa di intossicazioni alimentari, etc.
La Convenzione di Bruxelles e l’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista/viaggiatore possa chiedere il risarcimento del danno a condizione che contesti al tour operator l’inadempimento contrattuale entro e non oltre il termine di dieci giorni dal rientro dalle vacanze. Tale termine, tuttavia, secondo la S.C. di Cassazione (sentenza n. 297 del 10/01/2011) non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti: pertanto la contestazione può anche essere successiva ai 10 giorni purché l’azione venga esercitata nel termine di un anno dal rientro dal viaggio.
È importante sapere che:
- Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno: il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti e il danno non patrimoniale (sofferenze, disagi, delusioni, turbamenti psicofisici e stress subiti a causa dei disservizi che hanno negato al turista/viaggiatore di godere di un’occasione irripetibile di riposo, di relax e di svago);
- Il turista/viaggiatore è tenuto a provare l’inadempimento contrattuale del tour operator mediante la produzione:
– del contratto intercorso con il tour operator eventualmente per il tramite dell’agenzia di viaggi (completo dei depliants esibiti al momento dell’acquisto del “pacchetto vacanze”);
– dei titoli di viaggio dell’aereo, del treno, del pullman;
– di fotografie e video raffiguranti la camera d’albergo, la spiaggia, la piscina e di tutti gli altri luoghi che risultano diversi da quelli promessi dal tour operator;
– di scontrini e ricevute fiscali relative alle spese che il turista/viaggiatore ha dovuto sostenere a causa dell’inadempimento del tour operator; - Il danno subito dal turista/viaggiatore deve avere i requisisti della serietà e della gravità;
- la richiesta di risarcimento deve essere attivata nel termine di un annodal rientro dalle vacanze.
Cosa fare?
Contatta immediatamente (o comunque prima possibile) soccorsoalvolo.it all’indirizzo mail info@soccorsoalvolo.it o al mobile 3451160089 per essere correttamente assistiti ed evitare errori.
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In ogni caso il turista/viaggiatore deve contestare al tour operator l’inadempimento contrattuale entro e non oltre il termine di dieci giorni dal rientro dalle vacanze, preferibilmente con l’invio di una raccomandata a/r o di un fax, ma anche con mail, avendo cura di verificare che la stessa sia effettivamente pervenuta al tour operator. La contestazione deve evidenziare le difformità del servizio ricevuto rispetto a quello promesso o pubblicizzato.
Il turista/viaggiatore, oltre a procurarsi le prove fotografiche ed i filmati che attestano l’inadempimento del tour operator, farà bene a acquisire i nominativi ed i dati degli altri sventurati ospiti della struttura al fine di ottenere delle testimonianze da far valere in sede giudiziale.
Come viene quantificato in danno?
Il danno patrimoniale è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del “pacchetto vacanze” acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il turista/viaggiatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto “rovinata” da contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Il danno non patrimoniale è determinato in via equitativa dal Giudice in base alla gravità delle sofferenze, dei disagi, dei turbamenti psicofisici e dello stress subiti dal turista/viaggiatore.