GUASTO TECNICO DELL’AEROMOBILE: LA COMPAGNIA AEREA È SEMPRE RESPONSABILE SE NON PROVA LA “CIRCOSTANZA ECCEZIONALE”
Grava sul vettore aereo dimostrare l’esistenza della “circostanza eccezionale” e se tale onere probatorio non è assolto il passeggero ha diritto ad essere risarcito: questo è quanto statuito dal Giudice di Pace di Catania secondo cui “La convenuta (n.d.s.: la Compagnia aerea) non ha provato quanto dedotto nei propri scritti difensivi e cioè che il ritardo dell’aereo fosse stato determinato dalla ricorrenza di un caso di forza maggiore.
Né, parimenti, ha dimostrato di avere assistito le attrici durante il periodo di attesa in aeroporto. L’asserito guasto dell’aeromobile è rimasto un’allegazione difensiva senza il conforto di alcun riscontro probatorio” (Giudice di Pace di Catania, sentenza n. 738/2019 del 26/03/2019, depositata in data 28/03/2019).
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