ROMA – Ennesima vittoria di Soccorsoalvolo.it. Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 4544 del 5/12/2018, accogliendo la tesi sostenuta in giudizio dai legali di soccorsoalvolo.it, ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice italiano (e non del Giudice irlandese, come sostenuto da Ryanair) in quanto “… omissis … non risultano sottoscritte le condizioni di contratto … omissis … né è stata fornita la prova dell’approvazione in via telematica delle relative clausole”. Secondo Ryanair il cittadino italiano il cui volo è stato cancellato o ha subito un ritardo superiore alle 3 ore dovrebbe rivolgersi al Giudice irlandese per ottenere la compensazione pecuniaria e le altre tutele riconosciute dalla vigente normativa. Spiega l’Avv. Domenico La Teana, a capo del team di legali di soccorsoalvolo.it, che “Queste sentenze rappresentano non solo una pagina di civiltà giuridica, ma anche un’importante occasione per ribadire che tutte quelle clausole che vengono imposte al consumatore/viaggiatore al momento dell’acquisto on line del titolo di viaggio sono vessatorie e, come tali, nulle se non espressamente e consapevolmente accettate dal consumatore/viaggiatore”. Continua l’Avv. Domenico La Teana chiarendo che “Purtroppo alcuni Giudici di Pace italiani hanno accolto la tesi di Ryanair sostenendo la carenza di giurisdizione del Giudice italiano a vantaggio del Giudice irlandese. Soccorsoalvolo.it difenderà in tutte le sedi ed in ogni grado di giudizio tutti quei consumatori/viaggiatori che hanno subito una simile ingiustizia, in quanto sostenere che un cittadino italiano debba rivolgersi al Giudice irlandese per ottenere il risarcimento nei confronti di Ryanair equivale a negare allo stesso la tutela giurisdizionale dei propri diritti”.
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