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ROMA – Il Giudice di Pace di Milano, interpretando l’art. 645 cod. nav., ha statuito l’obbligo del vettore aereo di rimborsare al passeggero il titolo di viaggio non usufruito per causa non imputabile al passeggero medesimo atteso che
“L’art. 945 del Codice della Navigazione dispone che se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Secondo la normativa è da ritenere che non esistono biglietti non rimborsabili e qualora l’utente sia impossibilitato ad usufruire del volo per motivi eccezionali e non prevedibili come una calamità naturale, una malattia improvvisa, il furto dei documenti di viaggio la compagnia è tenuta ad effettuare il rimborso del costo dell’intero biglietto, ciò a prescindere dalla stipula di un’assicurazione all’acquisto del biglietto o dalla tipologia di biglietto”
(ex plurima: Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 1573/2019 del 14/01/2019, depositata in data 12/02/2019).
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