Al momento stai visualizzando Non hai potuto usufruire del titolo di viaggio acquistato? Hai diritto al rimborso. Ecco come…

Non hai potuto usufruire del titolo di viaggio acquistato? Hai diritto al rimborso. Ecco come…

  • Articolo pubblicato:15 Maggio 2019

Ennesima vittoria di www.soccorsoalvolo.it.

ROMA – Il Giudice di Pace di Milano, interpretando l’art. 645 cod. nav., ha statuito l’obbligo del vettore aereo di rimborsare al passeggero il titolo di viaggio non usufruito per causa non imputabile al passeggero medesimo atteso che

L’art. 945 del Codice della Navigazione dispone che se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Secondo la normativa è da ritenere che non esistono biglietti non rimborsabili e qualora l’utente sia impossibilitato ad usufruire del volo per motivi eccezionali e non prevedibili come una calamità naturale, una malattia improvvisa, il furto dei documenti di viaggio la compagnia è tenuta ad effettuare il rimborso del costo dell’intero biglietto, ciò a prescindere dalla stipula di un’assicurazione all’acquisto del biglietto o dalla tipologia di biglietto

(ex plurima: Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 1573/2019 del 14/01/2019, depositata in data 12/02/2019).  

Richiedi il tuo rimborso

Se non hai usufruito del titolo di viaggio per cause a te non imputabili (ad esempio per motivi di salute tua o dei tuoi familiari) richiedi l’assistenza gratuita compilando il form presente nel sito www.soccorsoalvolo.it o

Oppure contatta immediatamente i legali di www.soccorsoalvolo.it al numero 3451160089 o al NUMERO VERDE 800 942 443.

Hai diritto al rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del titolo di viaggio.

 

NON HAI POTUTO USUFRUIRE DEL TITOLO DI VIAGGIO ACQUISTATO PERCHÉ IMPOSSIBILITATO? HAI DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREZZO PAGATO

.

Chiudi il menu

Avviso importante

La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra le Compagnie aeree ed i passeggeri, delegando all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative.

Soccorso al volo – al fine di continuare ad offrire ai passeggeri un servizio di assistenza di elevata qualità professionale ed al solo scopo di “coprire” le spese di assistenza – tratterrà il 30% dell’importo della compensazione pecuniaria o dell’indennizzo/risarcimento riconosciuto ai Passeggeri di alcune Compagnie aeree.

Soccorso al Volo vuole continuare a difendere ed assistere i Passeggeri con la professionalità, la determinazione e la passione dimostrata in questi 10 anni di attività, durante i quali ben il 98% dei Passeggeri assistiti hanno ottenuto la compensazione pecuniaria, gli indennizzi e i risarcimenti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

Soccorso al Volo si occuperà sia del reclamo e sia della procedura di mediazione/conciliazione.

IMPORTANTE: nelle controversie dinanzi alle Autorità giudiziarie NON sarà richiesta ai Passeggeri alcuna percentuale, poiché ogni importo dovuto a Soccorso al Volo sarà pagato direttamente dalle Compagnie aeree Ryanair e EasyJet secondo le disposizioni stabilite dal Giudice.

Certi della Vostra comprensione e ringraziandovi per la fiducia che ci avete manifestato in questi 10 anni di attività, Vi porgiamo i nostri più affettuosi sentimenti di gratitudine.