In caso di smarrimento del bagaglio e di ritardata consegna dello stesso trovano applicazione, quali leges speciales, sia la Convenzione di Montreal che il Regolamento CE n. 261 dell’11 febbraio 2004.
Chiarisce l’Avv. Domenico La Teana, a capo del team di legali di soccorsoalvolo.it e che ha difeso numerosi consumatori/viaggiatori rimasti senza bagaglio, che “L’omessa o la ritardata consegna del bagaglio rappresenta un evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo colposo, è da attribuirsi al vettore aereo. A nulla vale eccepire, come sono solite fare le compagnie aeree, che il bagaglio è stato consegnato all’handler dell’aeroporto, in quanto 1) il passeggero stipula il contratto di trasporto con la compagnia aerea e non ha alcun rapporto negoziale con l’handler e 2) l’handler è un ausiliario del vettore aereo e, tanto, integra la responsabilità del vettore per l’operato dei suoi ausiliari. Inoltre, le compagnie aeree non possono più invocare la causa di forza maggiore per essere costrette a servirsi dell’azienda di handling scelta dallo scalo in cui operano in quanto, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 1999, il servizio di handling non si svolge più in condizioni di monopolio e, pertanto, le compagnie sono libere di servirsi degli ausiliari che ritengano più opportuni”. Continua l’Avv. Domenico La Teana affermando che “Il vettore aereo è sempre responsabile dello smarrimento, della ritardata consegna e del danneggiamento del bagaglio, in quanto, durante il viaggio, il consumatore/viaggiatore non ha in custodia il bagaglio, ma tale incombenza spetta alla compagnia aerea che, avendo percepito il prezzo del biglietto, è obbligata contrattualmente a trasportare con perizia, prudenza e diligenza non solo le persone, ma anche le cose, ovvero i bagagli”
di Fabiana La Bussetti