Al momento stai visualizzando Smarrimento e perdita del bagaglio? Farvi risarcire è un vostro diritto

Smarrimento e perdita del bagaglio? Farvi risarcire è un vostro diritto

  • Articolo pubblicato:18 Dicembre 2018

In caso di smarrimento del bagaglio e di ritardata consegna dello stesso trovano applicazione, quali leges speciales, sia la Convenzione di Montreal che il Regolamento CE n. 261 dell’11 febbraio 2004.

Chiarisce l’Avv. Domenico La Teana, a capo del team di legali di soccorsoalvolo.it e che ha difeso numerosi consumatori/viaggiatori rimasti senza bagaglio, che “L’omessa o la ritardata consegna del bagaglio rappresenta un evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo colposo, è da attribuirsi al vettore aereo. A nulla vale eccepire, come sono solite fare le compagnie aeree, che il bagaglio è stato consegnato all’handler dell’aeroporto, in quanto 1) il passeggero stipula il contratto di trasporto con la compagnia aerea e non ha alcun rapporto negoziale con l’handler e 2) l’handler è un ausiliario del vettore aereo e, tanto, integra la responsabilità del vettore per l’operato dei suoi ausiliari. Inoltre, le compagnie aeree non possono più invocare la causa di forza maggiore per essere costrette a servirsi dell’azienda di handling scelta dallo scalo in cui operano in quanto, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 1999, il servizio di handling non si svolge più in condizioni di monopolio e, pertanto, le compagnie sono libere di servirsi degli ausiliari che ritengano più opportuni”.  Continua l’Avv. Domenico La Teana affermando che “Il vettore aereo è sempre responsabile dello smarrimento, della ritardata consegna e del danneggiamento del bagaglio, in quanto, durante il viaggio, il consumatore/viaggiatore non ha in custodia il bagaglio, ma tale incombenza spetta alla compagnia aerea che, avendo percepito il prezzo del biglietto, è obbligata contrattualmente a trasportare con perizia, prudenza e diligenza non solo le persone, ma anche le cose, ovvero i bagagli

di Fabiana La Bussetti

Chiudi il menu

Avviso importante

La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra le Compagnie aeree ed i passeggeri, delegando all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative.

Soccorso al volo – al fine di continuare ad offrire ai passeggeri un servizio di assistenza di elevata qualità professionale ed al solo scopo di “coprire” le spese di assistenza – tratterrà il 30% dell’importo della compensazione pecuniaria o dell’indennizzo/risarcimento riconosciuto ai Passeggeri di alcune Compagnie aeree.

Soccorso al Volo vuole continuare a difendere ed assistere i Passeggeri con la professionalità, la determinazione e la passione dimostrata in questi 10 anni di attività, durante i quali ben il 98% dei Passeggeri assistiti hanno ottenuto la compensazione pecuniaria, gli indennizzi e i risarcimenti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

Soccorso al Volo si occuperà sia del reclamo e sia della procedura di mediazione/conciliazione.

IMPORTANTE: nelle controversie dinanzi alle Autorità giudiziarie NON sarà richiesta ai Passeggeri alcuna percentuale, poiché ogni importo dovuto a Soccorso al Volo sarà pagato direttamente dalle Compagnie aeree Ryanair e EasyJet secondo le disposizioni stabilite dal Giudice.

Certi della Vostra comprensione e ringraziandovi per la fiducia che ci avete manifestato in questi 10 anni di attività, Vi porgiamo i nostri più affettuosi sentimenti di gratitudine.