ROMA – L’art 39;art. 47 del D.Lgs. 79/2012 (Codice del Turismo) definisce il “danno da vacanza
rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza
inutilmente trascorso ed all’art 39 “irripetibilità dell’art39 “occasione perduta”, a condizione che
l’art 39;inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Il “danno da vacanza rovinata” rappresenta una voce di danno non patrimoniale
(nella specie danno biologico, danno morale e danno esistenziale) cha va ad
aggiungersi al danno patrimoniale subito dal viaggiatore/turista (ad esempio:
cancellazione del volo, perdita/danneggiamento del bagaglio, ritardo del volo aereo
anche nelle ipotesi in cui che ha determinato la perdita di una coincidenza con
necessità di acquistare un altro biglietto aereo o di pernottare in hotel).
Sussiste il “danno da vacanza rovinata” in tutte le ipotesi in cui la vacanza anziché
costituire fonte di piacere e di relax per il viaggiatore/turista rappresenti causa
di stress, di turbamento psicologico, di disagio psicofisico e di sofferenza.
Del “danno da vacanza rovinata” ne risponde l’organizzatore, ovvero l’operatore
del turismo che ha venduto al viaggiatore/turista il pacchetto turistico “tutto
compreso” che generalmente comprende molteplici servizi (scelta del vettore aereo o
terrestre; prenotazione del volo; prenotazione del treno o pulman; scelta dell’albergo
e dei relativi servizi offerti (vitto e dell’alloggio, palestra, spa, piscina, spiaggia
attrezzata); escursioni e gite organizzate; visite guidate, etc.).
La responsabilità dell’operatore del turismo sussiste allorquando i servizi venduti con
il contratto di viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) non sono
effettivamente resi al turista o sono resi con parametri qualitativi e quantitativi
inferiori a quelli pattuiti e tutto ciò è causa di stress, di turbamento psicologico, di
disagio psicofisico e di sofferenza.
Il team di legali di soccorsoalvolo.it assistono gratuitamente il viaggiatore/turista
vittima del “danno da vacanza rovinata” per ottenere il risarcimento sia dei danni
patrimoniali che dei danni non patrimoniali.
Essendo il “danno da vacanza rovinata” un danno di natura contrattuale il team di
legali di soccorsoalvolo.it consiglia ai viaggiatori/turisti di conservare il contratto di
viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) e tutta la documentazione
relativa alla vacanza (biglietti aerei, biglietti di treni e pulman, ticket delle escursioni,
delle gite organizzate e delle visite guidate effettuate), nonché di effettuare fotografie
dei luoghi (stanze dell’albergo, piscina, spa, spiaggia, etc.) che dimostrino
l’inadempimento dell’organizzatore in termini di mancata coincidenza tra il contratto
intercorso ed i servizi offerti.